Art. 2.

      1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di un anno per ogni quattro anni di attività lavorativa effettivamente prestata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al raggiungimento del massimo degli anni contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti.